Bambini invisibili in Italia
Il diritto alla registrazione alla nascita
La norma introdotta nel cd. ‘Pacchetto sicurezza’ (legge 94/2009 art. 1 comma 22 lettera g) impone la presentazione del permesso di soggiorno per chi chieda di registrare la nascita in Italia del proprio figlio, come registrato nel Testo unico sull’Immigrazione, (decreto legislativo 286/1998, testo coordinato).
Tanto ha imposto una modifica della precedente Legge 40/1998 (cd. Turco Napolitano) che invece all’art. 6 escludeva tale esibizione.
La medesima legge vuole che l’assenza del permesso di soggiorno nota a un Pubblico Ufficiale (quale l’impiegato dell’Ufficio Anagrafe del Comune di competenza) condanni il genitore all’espulsione o, con una variante successiva, al pagamento di una multa che sembra essere molto alta.
Ne deriva che il genitore migrante di un bambino appena nato in Italia, se privo di permesso di soggiorno, di fronte alla condanna dell’espulsione, non denunci la nascita del figlio.
Lo volle ai tempi del quarto governo Berlusconi il ministro Maroni (che impose il voto di fiducia) e oggi constatiamo che la norma è ancora in vigore.
Il risultato è che in Italia potrebbero esserci bambini invisibili che, per essere tali, non sono quantificabili.
Il diritto al certificato di nascita (quale che sia la posizione giuridica del genitore) è affermato anche dalla Legge 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo” ( New York il 20 novembre 1989) che all’art. 7 così recita : “ il fanciullo è registrato immediatamente al momento della nascita a da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi”.
Di recente il presidente Mattarella, in relazione alla presentazione del cd decreto sicurezza, ha opportunamente ricordato l’art. 10 della Costituzione, che dovrebbe essere garanzia del rispetto delle norme internazionali, il che, per ciò che riguarda anche questa particolare categoria di neonati discriminati, non è.
L’ampio schieramento non interessato alla legge di ratifica né all’obbligo di rispettare le norme internazionali potrebbe confrontarsi con il Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (dicembre 2017) facente capo al Gruppo CRC * (Convention on the Rights of the Child) Gruppo di Lavoro coordinato da Save the Chldren Italia. www.gruppocrc.net
Al Cap.3.1 si legge che «Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».
E il rapporto ancora raccomanda «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori».
Contestualmente alla legge n. 94 era stata però emanata la Circolare n.19 del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) che afferma: « Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
La Circolare quindi rende possibile ciò che la legge nega, assicurando ad ogni nuovo nato in Italia quello che gli è dovuto: il diritto ad avere un’identità, un nome, una cittadinanza, diritto assoluto (secondo il significato del termine latino ab solutus, sciolto da ogni vincolo).
Non dimentichiamo però che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al Parlamento, così come per atto unilaterale del ministero è stata emanata.
Nell’attesa di un’urgente modifica legislativa, l’esercizio dei principi costituzionali è ora affidato ai Comuni, titolari dell’applicazione della circolare n.19/2009.
La circolare non garantisce naturalmente la cittadinanza italiana perché in Italia vige lo ius sanguinis non lo ius soli e la cittadinanza può essere concessa solo a particolari condizioni previste dalla legge n.91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza).